STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE |
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IL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA Oggi, 29 marzo 2011, alle ore 20.30, presso la sede operativa in Albegno di Treviolo, si è riunita l’assemblea straordinaria dell’associazione Gruppo Teatro Fragile per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Assume la presidenza, a norma di statuto, il presidente dell’associazione D’Addato Carlo e assolve le funzioni di segretaria Limonta Marialuisa. Sono presenti: Ballerini Sabina, Busi Francesca, Cammarata Luca, Cattaneo Pierangela, D’Addato Carlo, Limonta Marialuisa, Maffeis Fabiola, Piazza Giuseppina, Piazza Loredana e Sonzogni Silvia. Assenti: nessuno. II presidente, dopo aver constatato e fatto constatare la regolarità dell'assemblea, dichiara aperta la seduta e inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il presidente ricapitola i punti salienti della revisione statutaria già sottoposta all’analisi dei soci nelle settimane scorse, in particolare relativamente al numero dei componenti del Consiglio Direttivo e alla formalizzazione della figura del Direttore Artistico. I soci dibattono approfonditamente i contenuti degli emendamenti sottoposti, condividendo la necessità di adeguare lo Statuto all’evoluzione dell’associazione, in modo da renderne più efficace l’operato. L'assemblea, al termine del dibattito, all'unanimità Delibera
Null'altro essendovi a discutere e deliberare, nessuno più chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 21.30 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. Treviolo, 29 marzo 2011
LO STATUTO
Art. 1 - CostituzioneE’ costituita un’Associazione senza scopo di lucro denominata “Gruppo Teatro Fragile”. L’Associazione è apartitica. Art. 2 - SedeL’Associazione ha sede in Treviolo (Bergamo), Via XXIV Maggio n. 18 e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell’attività sul territorio. Art. 3 - Oggetto e scopoL’Associazione si propone di diffondere la ricerca e la cultura teatrale, favorendo la formazione artistica dei suoi membri e la realizzazione di politiche di promozione culturale relative al teatro e alle attività a esso connesse. Art. 4 - Associati: diritti e doveriGli associati hanno diritto di voto e possono rivestire cariche associative. I soci usufruiscono di tutti i servizi dell’Associazione: hanno diritto di conoscere tutti i programmi attraverso i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali e di accedere a essi; possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri dell’Associazione. Gli associati partecipano alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell’Associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita. Concorrono alla gestione dell’Associazione direttamente, rivestendo le cariche associative, ovvero indirettamente, partecipando all’elezione delle cariche associative. Sono ammesse a far parte dell’Associazione le seguenti categorie di soci: · Soci fondatori: sono le persone che sono intervenute nell’atto costitutivo o coloro che saranno cooptati dai sottoscrittori dell’atto stesso con tale qualifica. · Soci ordinari e sostenitori: sono coloro che partecipano alle iniziative dell’Associazione. Art. 5 - Ammissione, esclusione e recessoL’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condivisione delle finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e i Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di non accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. In caso d’inadempienza agli obblighi di versamento della quota associativa, chiunque partecipi all'Associazione ne viene escluso, a partire dal semestre successivo il mancato pagamento. In presenza di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. Ogni associato può recedere dall’Associazione in qualunque momento e senza oneri, fermo restando l’espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell’Associazione. In nessun caso, l’associato che recede ha diritto alla restituzione della quota associativa. Art. 6 - Organi dell’AssociazioneSono organi dell’Associazione, creati dalla sua costituzione: · l’Assemblea degli associati; · il Consiglio Direttivo; · il Presidente. I componenti degli organi sociali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Le cariche sono espletate gratuitamente: non comportano retribuzione e non costituiscono in nessun caso rapporto d’impiego con l’Associazione. Art. 7 - Composizione dell' AssembleaL'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione: · del programma per l'anno successivo; · della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la deliberazione delle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione, nominando in tal caso uno o più liquidatori. L'Assemblea è presieduta di regola dal Presidente del Consiglio Direttivo. Art. 8 - ConvocazioneLa convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo e in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per esigenze dell'Associazione. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo mediante lettera inviata ai singoli soci almeno 7 (sette) giorni prima dalla data di prima convocazione. La seconda convocazione può essere fissata anche nello stesso giorno della prima. L'avviso di convocazione è inviato agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma per iscritto o per mezzo telematico agli Associati e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e l'ordine del giorno. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, oppure di un terzo degli Associati; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere comunicato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. Art. 9 - Oggetto delle delibere assembleariI compiti dell'Assemblea sono: · eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; · approvare la relazione, gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo; · approvare il bilancio preventivo e consuntivo; · deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto; · nominare uno o più liquidatori e deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'Associazione). Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro dei verbali delle riunioni dell’Assemblea sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dagli eventuali scrutinatori, questi ultimi nominati dall’Assemblea. Art. 10 - Validità dell’Assemblea e votazioniIn prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aderenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Per l’Assemblea straordinaria sono richieste le maggioranze di cui all’art. 19 del presente Statuto. Hanno diritto di voto e di intervenire all’Assemblea tutti gli Associati iscritti nel libro degli Associati e che siano in regola con il pagamento della quota annua di Associazione. È consentita la partecipazione all'assemblea e l'esercizio del diritto di voto per delega. Ogni associato può portare non più di tre deleghe. Art. 11 - Consiglio DirettivoIl Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri; resta in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili. I Consiglieri decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive. Alla nomina del nuovo consigliere provvederà l’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma in tempo utile affinché i componenti del Consiglio stesso ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Il voto del Presidente in caso di parità vale doppio. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, i rappresentanti di commissioni di lavoro nominate dal Consiglio stesso. Di ogni riunione deve essere redatto, su apposito libro, il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente. Inoltre elegge il Tesoriere e il Segretario, o un Segretario/Tesoriere, che possono essere scelti anche al di fuori dei propri membri; nel qual caso è senza diritti di voto. Il Consiglio Direttivo può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, al Consiglio Direttivo compete: · dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea; · stabilire le direttive per l’attuazione dei compiti statutari; · predisporre la relazione annuale da sottoporre all’Assemblea; · redigere il bilancio consuntivo; · deliberare sull’ammissione e l’esclusione degli Associati; · determinare l’entità delle quote sociali annuali; · deliberare la convocazione ordinaria e straordinaria dell’Assemblea; · ratificare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per necessità e urgenza; · deliberare su tutti gli atti relativi all’amministrazione del patrimonio, compresi quelli inerenti l’accettazione od il rifiuto di lasciti, legati e donazioni destinati al patrimonio o al funzionamento dell’Associazione; · deliberare tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali, gli impegni amministrativi conseguenti e, più in generale, i provvedimenti in materia di straordinaria amministrazione. La carica di Consigliere è a titolo gratuito. Possono essere rimborsate solo le spese documentate e effettivamente sostenute nell’interesse dell’Associazione. Art. 12 - PresidenteIl Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e scelto tra i suoi membri nella prima seduta d’insediamento. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere rieletto. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, per gravi irregolarità commesse nell’amministrazione della Associazione, nonché per gravi violazioni delle norme del presente Statuto. La deliberazione concernente la revoca del Presidente deve essere preceduta dalla notifica al medesimo, almeno quindici giorni prima, di una mozione scritta di sfiducia sottoscritta da almeno tre consiglieri. La rappresentanza attiva e passiva della Associazione avanti ai terzi e in giudizio e la firma libera per gli atti di ordinaria amministrazione spettano al Presidente. In caso di giustificata urgenza e nell’impossibilità di convocare tempestivamente il Presidente può deliberare sugli atti di competenza del Consiglio, dal quale gli atti stessi verranno ratificati o sanati in apposita seduta, da tenersi entro quindici giorni e previa comunicazione scritta delle deliberazioni adottate da inviare al Consiglio Direttivo entro i tre giorni liberi. Spetta inoltre al Presidente: · determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo; · convocare e presiedere il Consiglio Direttivo; · curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; · svolgere funzione propulsiva delle attività del Consiglio Direttivo, regolandone i lavori; · sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell’utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell’attività della Associazione; · esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico della Associazione. Art. 13 – Segretario e TesoriereIl Segretario è il depositario di tutti gli atti formali dell’Associazione: cura la corrispondenza, compila e conserva i libri sociali e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa sociale: provvede alla riscossione delle quote associative e di ogni altro provento dell’Associazione e dispone il pagamento di qualsiasi spesa autorizzata dal Presidente. Con firma disgiunta da quella del Presidente, può compiere tutte le operazioni inerenti la movimentazione dei conti correnti bancari e postali. Per tutte le operazioni inerenti la gestione dei conti di deposito di titoli è richiesta la firma congiunta a quella del Presidente. Art. 14 – Vice PresidenteIl Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta d’insediamento. Il Vice Presidente, munito di delega rilasciata dal Presidente, sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, inclusa la rappresentanza legale della Associazione, in caso di assenza o impedimento del presidente stesso. Art. 15 - Il Direttore artisticoIl Direttore artistico dovrà avere requisiti di riconosciuta competenza artistica e di esperienza nell’ambito di attività dell’associazione. Il Direttore artistico è nominato dal Consiglio Direttivo, valutato anche il programma che lo stesso presenta. Il Direttore artistico partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Compiti del Direttore sono: · garantire che le produzioni artistiche dell’associazione siano coerenti con l’identità poetica e stilistica propria della stessa, con diritto di veto alla pubblicazione di opere che non rispondano ai suddetti criteri; · predisporre e sottoporre al Consiglio Direttivo le linee generali del programma dell’Associazione; · proporre le specifiche iniziative di attuazione del programma; · curare le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private, centri di ricerca, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno della Associazione e delle singole iniziative. Al Direttore artistico è demandata, per l’esecuzione del programma approvato e nei limiti delle disponibilità finanziarie della Associazione, per la realizzazione delle singole iniziative, piena autonomia nelle scelte gestionali nonché nella scelta dei collaboratori e consulenti. Art. 16 - PatrimonioIl Patrimonio dell’Associazione è costituito da: · beni mobili e immobili che divenissero di proprietà dell’Associazione; · lasciti, donazioni e liberalità destinati da Privati e Enti all’incremento del patrimonio; · fondi appositamente costituiti per deliberazione del Consiglio Direttivo; · avanzi di gestione. Art. 17 - EntrateI mezzi per lo svolgimento delle attività associative sono costituiti dalle seguenti entrate: · rendite del patrimonio di cui all’art. 16; · quote associative; · elargizioni di privati, donazioni varie e lasciti non vincolati; · contributi erogati dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici e privati; · proventi delle attività associative; · rimborsi derivanti da convenzioni; · contributi di organismi internazionali; · fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali; · proventi derivanti da attività connesse; · proventi derivati da sponsorizzazioni; · proventi di marginali attività produttive e commerciali eventualmente esercitate. Art. 18 - BilancioL’Associazione chiude l’esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno, entro la fine del mese di marzo, deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre entro 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale di ogni anno, all'approvazione dell'Assemblea insieme alla propria relazione sull'attività dell'Associazione. Il Bilancio, assieme alla relazione degli amministratori, viene depositato in copia presso la sede legale nei giorni precedenti l'Assemblea e sino all'approvazione, affinché i Soci possano prenderne visione e chiederne copia a spese del richiedente. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Art. 19 – Avanzi di gestioneGli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge. Art. 20 – Modifiche e ScioglimentoLe proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli Associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la convocazione di un’apposita Assemblea, con avviso personale a tutti gli Associati. La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio Direttivo, legittimamente in carica e non scaduto, o da un terzo degli Associati. Per deliberare lo scioglimento e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre, a sensi di legge, il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. L’Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, conferendo loro i poteri necessari. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altre Organizzazioni con attività similari o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 20 – Norma di rinvioPer quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V dello stesso Codice ed alle norme previste dalle specifiche leggi speciali disciplinanti la materia.
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